STATUTO
ART. 1 Costituzione
E' costituita l'associazione ONLUS denominata "Riprendiamoci la Sardegna", con sede in Via Roma n. 75 a Cagliari.
ART. 2 Durata
La durata dell'Associazione e' fissata sino al 31.12.2025 e potrà essere prorogata con delibera assembleare.
ART. 3 Finalità
L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
L'Associazione si propone di contribuire al raggiungimento di condizioni di vita materiale e morale sempre migliori per la popolazione della Sardegna, attraverso la conoscenza delle risorse naturali e umane e la loro valorizzazione.
In particolare l'associazione svolgerà, con esclusivi fini di solidarietà sociale, le attività nei seguenti settori:
. istruzione
. formazione
. ricerca scientifica
. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico, storico e archeologico sarde
. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente sardi
. promozione della lingua, della cultura e dell'arte sarde
. tutela dei diritti civili dei Sardi
. tutela della ricerca scientifica di particolare interesse sociale per i Sardi.
L'Associazione non potrà svolgere attività non rientranti nei settori sopra menzionati, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 Soci
1. Sono soci fondatori le persone che hanno dato luogo all'iniziativa in sede di redazione dell'atto costitutivo.
Sono Soci ordinari individuali coloro la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci ordinari collettivi le associazioni culturali, gli enti pubblici e privati, e le Società di diritto privato che abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione e che abbiano presentato domanda di ammissione, accettata dal Consiglio Direttivo.
I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota di iscrizione e di associazione stabilite dal Consiglio Direttivo per gli altri soci.
2. La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro un periodo di tre mesi oltre il termine previsto per il versamento stesso;
c) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, del socio che con la sua condotta costituisca ostacolo al perseguimento dei fini dell'associazione, o violi deliberatamente le norme statutarie e regolamentari nonché le decisioni dei Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.
ART. 5 Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche sociali non sono remunerate e possono essere ricoperte per non piu' di due mandati consecutivi.
ART. 6 L'Assemblea dei Soci
1. L'Assemblea e' costituita da tutti gli aderenti all'Associazione e le sue deliberazioni,. prese in conformita' della legge e dei presente Statuto, sono vincolanti anche per i Soci assenti o dissenzienti.
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni.
2. L'Assemblea:
elegge i componenti dei Consiglio Direttivo, con le modalita' previste dall'art. 7
nomina i 3 membri dei Collegio dei revisori dei conti;
nomina i 3 probiviri ai cui giudizio, ex bono et aequo, sono sottoposti i casi di controversie previste dall'art. 12;
delibera sui bilanci, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, in caso di scioglimento dell'Associazione;
delibera sulle modifiche di Statuto,
delibera su tutto quanto ad essa demandato per legge e per Statuto.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota di associazione e i Soci onorari.
Non e' ammesso l'intervento per delega.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in mancanza, dal Vicepresidente.
Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, individuato dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea presenti.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso non si raggiunga in prima convocazione il quorum richiesto, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.
Le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alle modifiche statutarie devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci nella prima votazione, della maggioranza assoluta dei soci nella seconda votazione e della maggioranza semplice dei partecipanti al voto nella terza votazione.
Tra una votazione e l'altra deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.
Il voto può essere espresso anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione quali internet, posta, telefax...
ART. 7 Il Consiglio Direttivo
L'Associazione e' amministrata da un Consiglio direttivo composto da 7 membri e dura in carica tre anni.
Per la prima volta il Consiglio Direttivo e' nominato nell'atto costitutivo. Tre mesi prima della scadenza del mandato il Presidente indice nuove elezioni, presentando una rosa di 14 Soci, tra cui verranno eletti i 7 componenti più votati.
In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio viene integrato dal primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario, il Tesoriere; e, inoltre, nomina le commissioni per il coordinamento dei vari settori di attività, alle quali possono partecipare anche Soci esterni al Consiglio Direttivo.
Compito principale dei Consiglio Direttivo e' quello di promuovere gli obiettivi dell'Associazione e di elaborare il programma operativo annuale dell'Associazione stessa, coordinandone tutte le attività.
Il Consiglio Direttivo si riunisce. Tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e all'ammontare della quote, di iscrizione e di associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato nella riunione consiliare immediatamente successiva o seduta stante.
ART. 8 Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Nomina il Vicepresidente, che lo sostituirà in sua assenza.
ART. 9 Il Collegio dei Revisori
La gestione dell'Associazione e' controllata da un Collegio di tre Revisori, composto da un presidente e da due componenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale e redigere una relazione di bilancio consuntivo annuale.
ART. 10 Il Tesoriere
Il Tesoriere cura materialmente la gestione economica dell'Associazione. In particolare il Tesoriere svolge i seguenti compiti:
predispone lo schema del bilancio consuntivo e di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformita' alle decisioni del Consiglio Direttivo;
provvede agli altri eventuali adempimenti amministrativi secondo le direttive del Presidente.
ART. 11 Patrimonio ed esercizi sociali.
1. Il Patrimonio e' costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, dalle donazioni e dai lasciti o dalle altre liberalità devoluti in favore dell'Associazione, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate sono costituite dalle quote di iscrizione, dalle quote associative e straordinarie e da qualunque altra entrata.
Per il conseguimento delle finalità istituzionali l'associazione potrà richiedere ed avvalersi di contributi finanziari e di interventi in altre forme da parte di istituzioni pubbliche, enti pubblici o soggetti privati, enti economici, persone fisiche o giuridiche.
2. Le quote possono essere di iscrizione (una tantum), associative (annuali) o straordinarie.
Il pagamento della quota associativa deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno anche senza richiesta da parte del Consiglio. Per il primo anno la quota d'iscrizione viene stabilita in Euro 50,00 e la quota associativa viene stabilita in Euro 50,00. Successivamente il Consiglio Direttivo stabilirà, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quota di iscrizione e la quota associativa per l'anno successivo.
3. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione dei bilanci da presentare all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio.
ART. 12 Utili e avanzi di gestione
L'Associazione non potrà distribuire tra i Soci, ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo che tale distribuzione sia imposta dalla legge o avvenga a favore di altre ONLUS che fanno parte della stessa Associazione.
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per lo svolgimento di attività istituzionali o di attività direttamente connesse.
ART. 13 Controversie
Tutte le controversie tra Soci relative a questioni attinenti all'Associazione, e tra i soci e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre Probiviri da nominarsi da parte dell'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
ART. 14 Modifiche statutarie
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le modifiche o le aggiunte siano sottoposte all'assemblea dei soci, appositamente convocata, e approvate con le modalità indicate nell'art. 6.
ART. 15 Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità indicate nell'art.6.
L'Assemblea delibererà di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o di destinare lo stesso al perseguimento di fini di pubblica utilità.
ART. 16 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia.
ASSOCIAZIONE CULTURALE APARTITICA O.N.L.U.S.
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
PER RIAPPROPRIARCI DELLA NOSTRA IDENTITA', E PERCHE' LA SARDEGNA ABBIA IL RUOLO CHE LE COMPETE, PROPONIAMO E ORGANIZZIAMO INCONTRI PER : | |||||||||||
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giovedì 9 giugno 2011
Lo statuto della Associazione Riprendiamoci la Sardegna
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